L’opzione di voto all’estero scade il 7 maggio p.v.
Gli elettori che per motivi di lavoro, stuio o cure mediche si trovino temporaneamnte all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi (per i quali non vale il requisito dei tre mesi), potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscizione estera – previa espressa opzione valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/2001).
Gli elettori interessati, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Agnadello, che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione devono:
- compilare in ogni sua parte l’apposito modulo (disponibile nella sezione allegati) in cui devono essere contenute:
- l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
- allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore
Gli elettori potranno far pervenire al Comune di Agnadello il suddetto modulo, compilato in ogni sua parte, tramite uno dei seguenti modi:
1. posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Agnadello - Via Dante n. 57- Agnadello (Cr) - 26020
2. posta elettronica certificata (pec): anagrafe.comune.agnadello@pec. regione.lombardia.it
3. mail: anagrafe@comune.agnadello.cr.it
4. consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato.
L’opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i trentadue giorni antecedenti la data di svolgimento delle consultazioni elettorali, ossia entro il 7 maggio p.v. (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
Per votare all’estero, l’elettore deve dimorare all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende validamente prodotta nel caso in cui l’elettore dichiari tale circostanza anche se non si trova già all'estero nel momento in cui effettua la domanda, purchè il periodo previsto di temporanea dimora comprenda la data stabilita per la votazione.
Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza. L'elenco è disponibile nella sezione allegati.
*Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 ( Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali ) e comma 6 ( dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi ). Per tali elettori si rinvia all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.