Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
L'IMU (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale Propria) è un tributo introdotto a partire dal 2012, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
Il presupposto per il pagamento dell'IMU è il possesso di beni immobili, che comprendono fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. L'importo dell'imposta viene determinato applicando l'aliquota stabilita annualmente dal Comune al valore catastale dell'immobile.
Non sono soggetti a IMU gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, né gli immobili ad essa equiparati, salvo per quelli classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico), per i quali l'imposta rimane comunque dovuta.
Pertanto, l'IMU è dovuta per il possesso di fabbricati (esclusi quelli destinati a abitazione principale, non appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9), di aree edificabili e di terreni agricoli.
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Il Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU è stato approvato con la Deliberazione C.C. n. 24 del 20/7/2020;
Per il COMUNE DI AGNADELLO, le aliquote per il 2025 sono state approvate con la Deliberazione C.C. n. 38 del 25/11/2024.
Con Deliberazione N. 15 del 22-02-2025, avente ad oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI FINALIZZATI ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), la Giunta Comunale ha stabilito dall’anno 2025, i nuovi valori ai fini IMU per le aree edificabili, applicabili dal 1° gennaio 2025 e i coefficienti di ragguaglio al fine di consentire una stima più affidabile del valore venale dell’area edificabile.
Si ricorda che, per le annualità pregresse valgono le indicazioni approvate con deliberazione G.C. N. 36 del 22-03-2022.
Si precisa che i valori hanno il solo scopo di orientare il contribuente, facilitando l’individuazione della base imponibile.